No all’assegno di mantenimento per la Figlia maggiorenne e Sposata

NO ALL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA FIGLIA MAGGIORENNE E SPOSATA
 
Lo ha deciso la Corte di Cassazione che, ribaltando i precedenti giudizi di merito, ha stabilito che il matrimonio è «indice della raggiunta maturità affettiva e personale, non potendo dunque sopravvivere un obbligo di mantenimento a carico del genitore».
 
Cass, civ., sez. I, ord., 27 luglio 2023, n. 22813
 
Il caso nasce da un ricorso in tribunale presentato da un padre che chiedeva la revoca dell’assegno di mantenimento a favore della figlia atteso che la stessa, di anni 22 anni all’epoca della concessione dell’assegno, aveva conseguito il titolo di parrucchiera e nel 2017 si era sposata, ma ancora non aveva reperito una occupazione.
 
Tanto il giudice di prime cure, quanto l’organo di appello respingevano la domanda dell’uomo: secondo la motivazione offerta nella pronuncia impugnata, l’uomo non avrebbe assolto l’onere probatorio di provare la colpevole inerzia della figlia nel reperimento di un’occupazione, sebbene da tempo maggiorenne ed in possesso della qualificazione professionale di parrucchiera.
Inoltre, il nuovo nucleo familiare non godeva di indipendenza economica in quanto lo stipendio del marito era insufficiente ed entrambi ancora al mantenimento dei rispettivi genitori.
Avverso la decisione della corte d’appello, l’uomo ricorre in Cassazione. Il ricorso è fondato.
 
La Cassazione, attraverso uno studio analitico della vicenda in questione, censura le motivazioni logico – giuridiche adottate dalla corte territoriale – che vengono definite «sbrigative» e offre una trama argomentativa che si distanzia dal concetto di «mantenimento ad oltranza a carico dei genitori».
 
In primis, la Corte fa espresso richiamo il principio della c.d. autoresponsabilità della figlia maggiorenne, la quale aveva già 24 anni ed il cui mantenimento «non può correlarsi al mero mancato conseguimento di una occupazione del tipo auspicato».
 
Ulteriore elemento dirimente attiene l’inversione dell’onere probatorio: la prova dell’incolpevole inerzia circa il mancato reperimento di un lavoro spetta alla figlia (e non al padre, come erroneamente asserito nella pronuncia impugnata) dovendo ella fornire specifica prova degli «ostacoli personali impedienti» (Cass. civ., n. 12952/2016), con riguardo vuoi allo stesso conseguimento di «un livello di competenza professionale e tecnica» idoneo al reperimento di un lavoro, vuoi al «suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro» (Cass. civ., n. 29264/2022; Cass. civ., n. 37366/2021).
 
Ed ancora, osserva il Collegio, richiamando i principi che governano la materia ed espressi in più occasioni dalla stessa Corte, «il figlio, divenuto maggiorenne, ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico o universitario, dimostri con onere probatorio a suo carico di essersi adoperato per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un’occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro e ciò, se del caso, anche ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell’attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni» (Cass. civ., 29264/2022, Cass., civ., 17183/2020).
 
Il caso di specie è inoltre caratterizzato da un quid pluris rappresentato dal fatto che la ragazza aveva dimostrato di avere raggiunto un’autonomia di vita e di scelte, atteso che all’età di 21 anni si era sposata. Tale circostanza non può essere svalutata dal giudice di merito in quanto indice di «una raggiunta indipendenza verso importanti opzioni di vita, la quale, salvo casi eccezionali, da allegare e provare con onere in capo al richiedente, confligge con la pretesa di conservare, nel contempo, un diritto al mantenimento ad oltranza a carico dei genitori pure con riguardo alla nuova famiglia».
 
Alla luce delle argomentazioni offerte, la Corte cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa innanzi alla corte d’appello di Bari in altra composizione.
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Avv. Francesco Pavan
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