Si può usucapire il diritto di mettere la siepe di confine a distanza inferiore al minimo legale, ma va rispettata l’altezza.
La Cassazione torna ad occuparsi delle distanze legali da rispettare per le siepi di confine.
Cass. civ., sez. II, ord., 1° dicembre 2022, n. 35377
I Fatti
La vicenda giunta sino in Cassazione riguarda la richiesta rivolta ai vicini dal proprietario di un terreno di estirpare o, in subordine, di potare la siepe di confine fino all’altezza del muro divisorio, per avere questi ultimi piantato a ridosso del confine una siepe che, oltre a violare le norme in materia di distanze legali, «riduceva l’aria di luce e veduta del fondo confinante creando pericolose zone di umidità».
Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, condannando i convenuti a estirpare tutte le piante.
Di diverso avviso, però, la Corte d’Appello, la quale accoglieva l’impugnazione dei vicini, accertando l’acquisto per usucapione del diritto di tenere la siepe a distanza inferiore a quella legale, ma ad altezza pari alla sommità del muro di confine.
La decisione della Cassazione
Propone ricorso in Cassazione il proprietario del fondo, secondo il quale, una volta accertato il diritto a tenere le piante a distanza inferiore per intervenuta usucapione, non è possibile disporre alcuna modifica o riduzione del possesso.
La Suprema Corte, nel respingere il ricorso, ha chiarito che «il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892, comma 1, n. 1), c.c., mira a impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune, le piante devono comunque essere tenute ad altezza non eccedente la sommità del muro».
Del resto, ai sensi dell’art. 892 c.c., «in ogni caso le piante devono essere tenute a un’altezza che non ecceda la sommità del muro di confine».
Insomma: si tratta di un diritto che può essere usucapito quanto alle distanze delle piante dal confine, ma non in relazione alla sola altezza delle stesse.
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Avv. Francesco Pavan