Sito web in manutenzione? Garante Privacy interviene lo stesso

Sito web in manutenzione? Garante Privacy interviene lo stesso
La Cassazione ha infatti confermato la sanzione inflitta dall’Autorità ad una società respingendo la tesi difensiva secondo cui la mancanza dell’informativa ex art. 13 cod. privacy era dovuta ad un malfunzionamento momentaneo del proprio sito web, in quel momento in manutenzione presso una società esterna.
Cass. civ., sez. II, ord., 20 settembre 2023, n. 26864

I fatti

Il Garante dei dati personali, a seguito dell’accertamento da parte del Nucleo speciale privacy della Guardia di Finanza, ingiungeva una sanzione amministrativa pecuniaria ad una società per violazione degli artt. 13,37 e 38 d.lgs. n. 196/2003 (cod. privacy).
Era infatti emerso che la società, che si occupava dell’analisi dello stato di salute di cellule staminali destinate alla conservazione anche presso laboratori terzi europei, nel trattamento sui dati personali aveva omesso la notifica al Garante ex art. 37, comma 1, lett. b) e 38 cod. privacy.
Mancava inoltre l’informativaex art. 13 cod. privacy sul trattamento dei dati personali dei visitatori del sito internet, raccolti tramite form.
La società proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Milano, senza però avere successo.
Veniva infatti respinta la tesi difensiva del malfunzionamento temporaneo del sito posto che l’affidamento dell’incarico di risistemazione del sito ad una società esterna non esonerava da responsabilità l’opponente, unico soggetto tenuto all’obbligo di informativa nei confronti della propria clientela.
La decisione è stata impugnata in Cassazione dalla società che torna ad invocare il temporaneo malfunzionamento del sito.
Il motivo è però inammissibile.

La decisione della Cassazione

Secondo la consolidata giurisprudenza in tema di violazioni amministrative, per integrare l’elemento soggettivo dell’illecito è sufficiente la semplice colpa, per cui l’eventuale buona fede e l’erronea convinzione della liceità della condotta può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa al pari di quanto avviene per la responsabilità penale in materia di contravvenzioni.
Occorre dunque che esso risulti inevitabile, riconducibile ad un elemento positivo estraneo all’autore dell’infrazione ed idoneo ad ingenerare la convinzione della liceità.
Inoltre, è richiesto all’autore di dimostrare di aver fatto tutto il possibile e che nessun rimprovero possa essergli mosso, solo così si può ritenere che l’errore sia stato incolpevole, non suscettibile cioè di essere impedito dall’interessato con l’ordinaria diligenza (Cass. civ. n. 33441/2019; Cass. civ. n. 11977/2020).
Nel caso di specie, correttamente ha ritenuto il Tribunale che l’affidamento alla società esterna dell’incarico di rifacimento del sito non costituisse elemento positivo sufficiente per escludere la responsabilità della società.
Risulta invece fondato il secondo motivo di ricorso relativo alla determinazione della sanzione da parte del Garante.
Secondo la società ricorrente, ha errato il Tribunale nell’affermare che «la ratio sottesa all’esclusione dell’art. 164-bis, comma 1, può presumibilmente ravvisarsi nella particolare gravità dell’omessa comunicazione al Garante dell’attività di trattamento di dati personali sensibili».
Così infatti «in nessun caso potrebbe applicarsi l’art. 164-bis , comma 1, alle violazioni di cui agli artt. 37, comma 1, lett. b) e 38 del Codice della Privacy: in altri termini, giammai la mancata notificazione al GPDP del trattamento potrebbe beneficiare della riduzione della sanzione pecuniaria di cui al comma 1 della norma citata, nonostante l’eventuale minore gravità (anche dovuta alla natura economica o sociale) dell’attività concretamente svolta possa giustificare – come nel caso di specie – tale riduzione».
La sentenza viene dunque cassata sul punto con rinvio al Tribunale di Milano per rapportare la violazione alla sua gravità, verificando il comportamento tenuto dall’azienda rispetto alla progettazione della tutela dei dati personali trattati e al pericolo di danno, anche con riferimento alle dimensioni economiche dell’azienda.
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Avv. Francesco Pavan
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