RIPARTO DELLE SPESE CONDOMINIALI: COSA SAPERE

Come si può modificare il criterio di riparto della spese condominiali?
Servono maggioranze particolari in Assemblea?

Sul punto si è pronunciata la II Sezione Civile della Cassazione con l’ordinanza n. 16531/20; depositata il 31 luglio)

Sono nulle – e impugnabili anche dal condomino che abbia votato a favore in ogni tempo – le delibere condominiali con cui vengono stabiliti o modificati a maggioranza e non all’unanimità i criteri, legali di cui all’art. 1123 c.c. o convenzionali, di riparto delle spese comuni (nella fattispecie, la Corte d’Appello aveva ammesso che la modifica del criterio di riparto potesse essere decisa a maggioranza perché non è «in via definitiva ma soltanto contingente e riferita a spese straordinarie».).

La decisione

La Corte richiama il precedente recente in argomento con cui si è affermato che le spese condominiali devono essere ripartite secondo il valore millesimale (si menziona Cass. n. 22573/2016, con riferimento ad un impianto di riscaldamento).
In altre parole, aggiunge la Corte, le delibere con cui si deroga “una tantum” a criteri legali di riparto delle spese, se adottate senza il consenso di tutti i condomini, sono nulle.
Nullità, che può essere fatta valere anche dal condomino che ha partecipato all’assemblea votando a favore della decisione e oltre il termine di trenta giorni prescritto dall’art. 1137 c.c..
Nullità, poi, che viene dal fatto che la modifica al criterio incide sui diritti individuali del singolo condomino, comportando un mutamento del valore della parte di edificio di sua proprietà, il che quindi può essere deciso solo da tutti insieme, non rientrando tale decisione tra le attribuzioni dell’assemblea indicate dall’art. 1135 c.c.
 
Ne consegue che la decisione impugnata è erronea laddove ha ammesso che la modifica del criterio di riparto possa essere decisa a maggioranza perché non è “in via definitiva ma soltanto contingente e riferita a spese straordinarie”.
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Avv. Francesco Pavan