Registrare una conversazione vale come prova in Tribunale? Cosa sapere.
La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche all’insaputa dell’interlocutore, dall’imputato partecipe o autorizzato ad assistervi, costituisce prova documentale che può essere acquisita nel processo; tuttavia, il contenuto di tale registrazione deve essere valutato dal giudice in modo rigoroso e fornendo adeguata motivazione.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 11418/21; depositata il 24 marzo)
I fatti
Una donna è stata condannata dal giudice di pace per percosse e minacce ai danni dell’ex suocera, ma la sentenza è stata riformata dal giudice d’appello perché l’imputata forniva una registrazione in cui il testimone, parlando con essa, ammetteva di aver reso una falsa testimonianza.
Questo elemento di prova conduce il tribunale a ritenere sospette di falsità tutte le dichiarazioni dei testimoni d’accusa e, dunque, assolve l’imputata per insussistenza del fatto.
Ad adire la Corte di Cassazione è la sola parte civile; pertanto, è da ritenere definitiva l’assoluzione ai fini penali.
Secondo la parte civile, poiché il testimone aveva reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria e, successivamente, era stato avvicinato dall’imputata che aveva registrato il colloquio a sua insaputa, la registrazione sarebbe inutilizzabile perché assunta in violazione delle norme che regolano l’attività investigativa del difensore (nello specifico, la norma che vieta al difensore di sentire, sulle domande formulate o sulle risposte date, le persone già sentite dalla polizia giudiziaria).
Nello specifico, dopo aver rilasciato dichiarazioni durante le indagini preliminari e dopo la conversazione registrata, il testimone, in dibattimento, aveva confermato le accuse e la difesa dell’imputata nulla aveva contestato. La registrazione, unitamente alla relativa trascrizione, veniva acquisita dal giudice su accordo delle parti.
La decisione della Cassazione
La Corte si sofferma sulle registrazioni fatte da chiunque prima e al di fuori del processo, affermando che tali registrazioni, costituendo documenti e, quindi, fonti di prova precostituite che attengono ai fatti storici anche se dichiarativi, sono acquisibili e utilizzabili.
Ciò vale, in particolare, quando tali registrazioni abbiano ad oggetto fatti in ordine ai quali nessuno dubita della praticabilità della testimonianza de relato.
La vox mortua proveniente dall’incisione fonografica finisce con l’assolvere l’identica funzione della vox viva del teste, perché riferisce, come riferirebbe un testimone, le parole di chi ha emesso la dichiarazione (S.U. Torcasio).
Invero, costituisce prova documentale – a condizione che non si tratti di riproduzione di atti processuali – la registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe di dette comunicazioni o comunque autorizzato ad assistervi; nondimeno la registrazione non può sostituirsi a fonti di prova delle quali la legge vieta l’acquisizione.
La Corte di Cassazione ha affermato che l’acquisizione al processo della registrazione può avvenire in quanto documento; nello specifico la registrazione è la documentazione fonografica del colloquio che può integrare la prova.
Nondimeno, non deve trattarsi di riprodurre atti processuali che sono escluse dal novero di prove documentali.
La Corte afferma che il documento dimostra che la registrazione c’è stata e ha avuto quel contenuto.
Ma quale sia il valore probatorio delle dichiarazioni registrate è compito affidato al giudice che deve esaminare quelle dichiarazioni rese in maniera informale, senza obbligo di dire la verità, e dirette all’imputato.
Il giudice deve dunque porre quelle dichiarazioni a confronto con le altre rese nel corso della deposizione testimoniale, nel contraddittorio tra le parti, con l’assunzione dell’obbligo di dire la verità.
Sul giudice graverà l’obbligo di fornire adeguata e specifica motivazione delle valutazioni compiute e delle scelte effettuate.
La sentenza è stata annullata con rinvio perché il giudice d’appello ha omesso di indicare gli specifici elementi di fatto dai quali ha tratto il convincimento che il testimone nella registrazione abbia ammesso di aver riferito il falso, nonché di spiegare perché le dichiarazioni registrate debbano assumere valenza superiore e possano travolgere la testimonianza resa in dibattimento e, infine, di chiarire come l’ipotetica falsità di una testimonianza possa automaticamente, e per ciò solo, travolgere anche l’affidabilità delle dichiarazioni rese dagli altri testimoni di accusa.
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Avv. Francesco Pavan