Rabbia sfogata sui Social: Moglie e Marito condannati per Diffamazione
Respinta la tesi difensiva mirata a vedere riconosciuto il diritto di critica.
Il contesto e i termini utilizzati certificano che l’obiettivo era quello di esporre la persona al pubblico disprezzo.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 8898/21, depositata il 4 marzo)
I fatti
Sotto accusa due coniugi.
Essi hanno sfogato su Facebook la loro rabbia verso un giovane atleta – un ciclista –, reo di avere dato forfait a una gara a cui avrebbe dovuto partecipare in qualità di componente della squadra diretta dall’uomo.
Ricostruito l’episodio, anche grazie ai dati recuperabili sul social network, i Giudici di merito ritengono sacrosanta la condanna di moglie e marito, entrambi colpevoli del delitto di diffamazione per avere condiviso on line «commenti offensivi dell’onore e della reputazione» del giovane atleta.
I due coniugi provano a ridimensionare il loro comportamento, sostenendo innanzitutto di avere agito – meglio, di avere scritto – in preda a un evidente «stato d’ira» dovuto alla circostanza che «la persona offesa, ciclista professionista, non ha partecipato a una gara programmata, giustificandosi con una certificazione medica» e, secondo la coppia, ha tenuto «un insieme di comportamenti sleali, sia sul piano umano che sportivo».
E in questa ottica moglie e marito catalogano le parole incriminate, condivise on line, come frutto di un legittimo «diritto di critica».
La decisione della Cassazione
In prima battuta i Giudici della Cassazione respingono la tesi difensiva relativa a un presunto «comportamento provocatorio» da parte della persona offesa.
Moglie e marito hanno presentato i loro scritti on line come «reazione ad atteggiamenti professionalmente scorretti tenuti dalla persona offesa nei confronti della squadra», ma ciò che emerge è che «il giorno dei fatti, il giovane corridore era effettivamente ammalato, tanto da ricorrere a cure ospedaliere, in quanto affetto da una severa infezione in corso», e quindi «alcun bluff era stato messo in pratica» dal giovane ciclista «per evitare di partecipare alla gara in Italia».
Inutile poi anche il riferimento difensivo a una concitata conversazione avuta dal titolare della squadra col padre dell’atleta, anche perché, osservano i Giudici, «non è dato comprendere la ragione per la quale quel genitore avrebbe dovuto accettare di buon grado la manifestata intenzione – dalla connotazione chiaramente ritorsiva – del titolare della squadra di escludere il figlio dalla gara in programma, a distanza di dieci giorni, in Cina».
Resta da valutare l’ipotesi del «diritto di critica».
Ma anche su questo fronte la tesi difensiva si rivela fragile, secondo i magistrati, poiché «moglie e marito, lungi dal manifestare una consentita critica all’operato professionale di un atleta, all’interno di un contesto particolare come un social network hanno, piuttosto, preso di mira la persona, nei cui confronti hanno espresso il loro disprezzo con il ricorso a parole inutilmente umilianti e ingiustificatamente aggressive», parole come “uomo di m…a”, “briaco in bicicletta”, “suonato” che, spiegano i giudici, «possono ledere la reputazione e quindi la considerazione sociale» della persona, in quanto «dirette alla persona», per l’appunto, piuttosto che «al comportamento del professionista, e idonee a esporre allo scherno e al ludibrio pubblico il destinatario».
I Giudici della Cassazione fissano anche un principio di diritto ad hoc, stabilendo che «ai fini del riconoscimento dell’esimente prevista dall’articolo 51 del Codice Penale, qualora le frasi diffamatorie siano formulate a mezzo social network, il Giudice, nell’apprezzare il requisito della continenza, deve tener conto non solo del tenore del linguaggio utilizzato ma anche dell’eccentricità delle modalità di esercizio della critica, restando fermo il limite del rispetto dei valori fondamentali, che devono ritenersi sempre superati quando la persona offesa, oltre che al ludibrio della sua immagine, sia esposta al pubblico disprezzo».
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Avv. Francesco Pavan