In tema di contratti di vendita di beni di consumo, si presume che i difetti di conformità manifestatisi entro 6 mesi dalla consegna, siano sussistenti già a tale data. È dunque onere del consumatore allegare la sussistenza del vizio, gravando sulla controparte l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.
(Corte di Cassazione, sez. II, sentenza n. 13148/20; depositata il 30 giugno)
I fatti
Dopo aver acquistato un’auto usata, la proprietaria si accorgeva di gravi vizi occulti, regolarmente denunciati ma non riparati dalla società venditrice.
L’acquirente adiva dunque il Tribunale per il risarcimento del danno corrispondente alle somme spese per il ripristino del mezzo e al disagio subito.
Il Tribunale rigettava la domanda del consumatore accogliendo la tesi della società venditrice secondo cui il vizio era stato causato da un uso anomalo del mezzo che al momento della consegna era perfettamente funzionante.
La Corte d’Appello confermava la decisione sottolineando che i vizi si erano manifestati a distanza di 3 mesi dall’acquisto e che il consumatore aveva ammesso un uso anomalo del veicolo.
Il consumatore ricorre in Cassazione invocando l’applicazione degli artt. 130 e 132 codice del Consumo, avendo erroneamente i Giudici di merito ricondotto la fattispecie alla disciplina codicistica del contratto di vendita.
La decisione
L’assetto normativo modellato dal legislatore esprime una chiara preferenza per la normativa del codice del consumo, con ruolo “sussidiario” delle disposizioni codicistiche.
Ciò posto, dal combinato disposto degli artt. 129 e ss. codice del Consumo discende in capo al venditore una responsabilità nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e palesatosi entro due anni dalla stessa.
Il consumatore ha in tal caso diversi rimedi, contemplati dall’art. 130 cod. cons., esperibili previa denuncia del difetto al venditore nel termine di due mesi dalla scoperta.
L’art. 132, comma 2, cod. cons. prevede in tal senso una presunzione a favore del consumatore secondo cui si presume che i difetti manifestatisi entro 6 mesi dalla consegna fossero già esistenti in quel momento, salvo che il vizio sia incompatibile con la natura del bene.
Oltre tale termine, dovrà trovare applicazione la disciplina generale in materia di onere della prova e il consumatore che agisce in giudizio dovrà provare che il difetto fosse presente ab origine nel bene.
Pertanto, il consumatore deve dare prova del collegamento causale tra difetto e danno, dopodiché spetta al produttore fornire prova liberatoria.
Il ricorso, pertanto, viene accolto.
Contattate l’avvocato Francesco Pavan ai recapiti dello Studio che trovate a questo link Contatti Studio per avere maggiori informazioni e analizzare il vostro caso.
Avv. Francesco Pavan.
Avv. Francesco Pavan.