Legittimo il licenziamento della Maestra che rifiuta di indossare la mascherina
Il rifiuto dell’insegnante di indossare la mascherina durante l’espletamento delle mansioni è condotta che legittima il licenziamento disciplinare, in assenza di certificazione medica che attesti l’impossibilità ad indossarla per gravi ragioni di salute.
Tribunale di Trento, Sezione Lavoro, Sentenza, 8 Luglio 2021
I fatti
Un’insegnante della scuola dell’infanzia presso la Provincia Autonoma di Trento ha impugnato il licenziamento disciplinare intimatole nel novembre 2020, determinato dal fatto che la stessa, durante il servizio scolastico, non ha indossato la mascherina protettiva delle vie aeree, e ciò nel contesto di svariati rifiuti manifestati e reiterati anche a fronte di formali richieste della preposta e di altre colleghe, oltre che disattendendo uno specifico ordine di servizio della Dirigente scolastica.
La ricorrente ha sostenuto l’illegittimità della sanzione espulsiva, chiedendo, in via principale, l’annullamento del licenziamento per insussistenza del fatto materiale contestato e, in subordine, l’accertamento della sua illegittimità per difetto della giusta causa. La stessa, infatti, ha lamentato la superficialità del datore di lavoro, che avrebbe obliterato la disamina dei propri gravi motivi di salute, derivanti da un sinistro stradale del 2007 e consistenti in trauma toracico e contusioni polmonari che sarebbero aggravati dal persistente utilizzo della mascherina.
L’Ente convenuto ha contestato le difese dell’insegnante, evidenziando come il medico competente che l’aveva visitata nell’agosto 2020 l’avesse ritenuta idonea allo svolgimento di mansioni a contatto con bambini, con la specifica raccomandazione di un uso regolare della mascherina tipo FFP2 al posto della chirurgica e che tale giudizio mai è stato criticato nelle opportune sedi dall’interessata.
La decisione del Tribunale di Trento
Il Tribunale di Trento ha evidenziato come sia pacifico in fatto il mancato utilizzo da parte della ricorrente, in più occasioni, della mascherina protettiva delle vie aeree durante l’espletamento delle mansioni. Ha, altresì, rammentato come, alla luce dell’art. 16 comma 1 d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, «…per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e no, che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI)…le mascherine chirurgiche…» e che per giurisprudenza di legittimità il persistente rifiuto da parte del lavoratore di indossare i dpi giustifica la sanzione del licenziamento (cfr. Cass., lav., 25392/2013 e 18615/2013).
Nel caso di specie, il giudicante di merito ha concluso per la legittimità del licenziamento dell’insegnante, in quanto la stessa non ha prodotto documentazione medica attestante la sua impossibilità ad indossare la mascherina protettiva. Inoltre, il Tribunale ha riscontrato la contraddittorietà dell’assunto posto a fondamento del ricorso con quanto sostenuto in sede di audizione disciplinare dalla ricorrente, che aveva affermato come la decisione di non indossare la mascherina non dovesse ritenersi disobbedienza alle regole imposte, bensì obiezione di coscienza, e con quanto ulteriormente dedotto in giudizio, e cioè la presenza di studi che, sul piano sanitario, avrebbero concluso per la dannosità dell’utilizzo delle mascherine e, sul piano pedagogico, per la possibile insorgenza di disturbi psicologici su bambini di età compresa tra 1 e 5 anni.
Evidenziando la non meglio sufficiente attendibilità di tali studi medici e la circostanza che quelli pedagogici non tengano conto di gravi contesti pandemici, il Tribunale ha reputato la legittimità dell’irrogato licenziamento. Alla luce delle circostanze concretamente verificatesi, la condotta dell’insegnante integra la giusta causa di licenziamento.
Infatti, considerando la gravità della pandemia in corso, particolarmente preoccupante nel periodo in cui il rifiuto è stato reiterato, nonché la normativa nazionale e Provinciale – basata sulle valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico – che ha imposto al personale educativo di indossare la mascherina durante lo svolgimento di attività didattica, il Tribunale ha ritenuto che il comportamento della ricorrente sia grave, sia dal punto di vista oggettivo (evidenziando la delicatezza della mansioni, implicanti un elevato grado di affidamento, avendo come destinatari bambini piccoli), sia dal punto di vista soggettivo, avendo la docente anteposto all’interesse generale proprie convinzioni personali che non trovano fondamento in conoscenze scientifiche comprovate. Per tali ragioni, quindi, il ricorso è stato respinto, sussistendo una giusta causa di licenziamento.
Avv. Francesco Pavan