LAVORO DELLA BADANTE: QUANDO E’ LAVORO STRAORDINARIO

La badante si ferma volontariamente a casa dell’assistita nei weekend: si può parlare di lavoro straordinario?

Qualora dal complesso delle circostanze dedotte in giudizio si evinca che la collaboratrice domestica sia rimasta volontariamente presso la casa dell’assistita durante giorni non lavorativi, partecipando alle attività svolte dai famigliari, non può parlarsi di prestazione di lavoro straordinario nei giorni festivi.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 28703/20; depositata il 16 dicembre)

I fatti

La Corte d’Appello di Genova rigettava la domanda per differenze retributive proposta da una collaboratrice domestica a tempo pieno e in regime di convivenza presso l’abitazione della datrice di lavoro per prestare assistenza alla madre.
La Corte ha fondato il provvedimento sul mancato raggiungimento della prova circa lo svolgimento di ore di lavoro straordinario nei giorni festivi utili ai fini della domanda della badante.
Quest’ultima propone ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione, contestando, tra i diversi motivi, la volontarietà (e gratuità) delle prestazioni da lei rese durante i giorni non lavorativi, in mancanza di prove allegate dalla datrice a tal fine.

La decisione della Cassazione

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, osservando come i motivi di ricorso non siano idonei a contrastare la ratio decidendi della decisione impugnata, la quale ha escluso che la ricorrente prestasse lavoro straordinario nei giorni festivi in base ad un accertamento di merito, poiché essa coabitava con l’assistita ed era rimasta nella stessa abitazione anche dopo la morte della stessa, grazie a un comodato d’uso gratuito a lei concesso dai familiari.

Ciò posto, la Corte rileva che dalle circostanze dedotte in giudizio, il Giudice aveva affermato la volontarietà della permanenza della lavoratrice nella casa dell’assistita e la sua partecipazione alle attività svolte nei giorni non lavorativi, senza che da ciò si potesse desumere lo svolgimento effettivo di prestazioni lavorative.

Da ciò consegue che ogni considerazione relativa alla presunzione di onerosità del lavoro «appare avulsa dal ragionamento decisorio seguito dal giudice di merito, il quale per contro è del tutto coerente sotto il profilo logico – argomentativo».

Anche per questa ragione, gli Ermellini dichiarano il ricorso inammissibile.

Contattate l’avvocato Francesco Pavan ai recapiti dello Studio che trovate a questo link Contatti Studio per avere maggiori informazioni e analizzare il vostro caso.

Avv. Francesco Pavan