Far firmare la Busta paga al lavoratore per ricevuta è una prassi che molti datori di lavoro utilizzano, ma che valore ha?
Ecco come la pensa la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro
Cosa stabilisce la Sentenza n. 21699 del 06/09/2018, Sezione Lavoro
Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell’effettivo pagamento, che deve essere provato dal datore di lavoro.
Il caso concreto
La Corte d’Appello di Lecce accoglieva il ricorso presentato da un uomo nei confronti della società sua datrice di lavoro, condannando quest’ultima al pagamento di differenze retributive e TFR.
A seguito della Sentenza sfavorevole, la Società ricorreva in Cassazione.
La società sosteneva che le buste paga – che il lavoratore aveva firmato – assumevano valore liberatorio a suo favore, anche perché non era stato provato il fatto che le sottoscrizioni non fossero anche per quietanza.
L società, pertanto, sosteneva che la firma del lavoratore aveva un duplice valore: il primo dell’avvenuta consegna della busta paga, il secondo quale quietanza ovvero conferma che era stato anche pagato l’importo indicato nella busta paga.
La Corte di Cassazione respinge la tesi difensiva della Società e afferma che le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula “per ricevuta” costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell’effettivo pagamento, che deve essere provato dal datore di lavoro.
Pertanto per la Cassazione la firma “per ricevuta” apposta sulla busta paga vale solo a provare che questa è stata consegnata, non anche che è stato pagato quanto in essa indicato, cioè non vale come “quietanza”.
Il lavoratore, infatti, può provare l’insussistenza del carattere di quietanza delle sottoscrizioni eventualmente apposte.
Sempre il dipendente, se contesta la corrispondenza della retribuzione effettivamente erogata rispetto a quella contenuta nel prospetto, deve provare tale discrepanza ma solo in caso di provata regolarità della documentazione liberatoria e se ha rilasciato quietanza.
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Avv. Francesco Pavan