DIFFAMAZIONE A MEZZO PEC, E’ CONFIGURABILE? COSA SAPERE

DIFFAMAZIONE A MEZZO PEC, E’ CONFIGURABILE?

 In tema di diffamazione, l’utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone anche nell’ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, ai fini della consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza.
 (Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 34831/20; depositata il 7 dicembre)
 La Cassazione ribadisce che «l’invio di email a contenuto diffamatorio, realizzato tramite l’utilizzo di internet, integra un’ipotesi di diffamazione aggravata, quando plurimi ne siano i destinatari, in presenza della prova dell’effettivo recapito dello stesso, ovvero che il messaggio sia stato scaricato mediante trasferimento sul dispositivo del destinatario.
In caso di invio multipli, realizzato con lo strumento del “forward” a pluralità di destinatari, il reato di diffamazione si configura, invero, in forma aggravata ai sensi dell’art. 595, comma 3, c.p., in considerazione del “particolare e formidabile mezzo di pubblicità della posta elettronica”».
A tal proposito, chiarisce la Corte, «l’utilizzo della posta elettronica non esclude la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone anche nell’ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, ai fini della consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza».
Tanto premesso, la Suprema Corte verifica se tali principi trovino applicazione anche rispetto alle comunicazioni trasmesse a mezzo Posta Elettronica Certificata.
A tal proposito, si rileva come la PEC consenta di assegnare ad un messaggio di posta elettronica lo stesso valore legale di una tradizionale raccomandata con avviso di ricevimento, garantendo così la prova dell’invio e della consegna, grazie alle peculiari modalità di trasmissione certificata da parte di gestori autorizzati, sui quali esercita funzioni di vigilanza l’AGID stessa.
Dal punto di vista dell’utente, la casella PEC non si differenzia, dunque, da una normale casella di posta elettronica, se non per ciò che riguarda il meccanismo di comunicazione e la presenza delle ricevute inviate dai gestori PEC al mittente e al destinatario.
 Tali caratteristiche non escludono tuttavia la potenziale accessibilità a terzi, diversi dal destinatario, delle comunicazioni, attenendo la certificazione ai soli elementi estrinseci della comunicazione (data e ora di ricezione), e non già alla esclusiva conoscenza per il destinatario della e-mail originale.
Tanto è vero che l’utilizzazione della PEC richiede un rafforzato onere di giustificazione riguardo l’elemento soggettivo del reato di diffamazione, relativamente alla prevedibilità in concreto dell’accessibilità di terzi al contenuto dichiarativo, laddove il mittente opti per siffatto tipo di comunicazione proprio al fine della prova della ricevuta, avente valore legale, da parte del destinatario.
Nella fattispecie, la sentenza impugnata risolve, con argomentazione incensurabile, la prova dell’elemento strutturale di fattispecie (destinazione plurisoggettiva della comunicazione) e del dolo nelle osservazioni tecniche a firma dell’imputato.

«Dalle conformi sentenze di merito risulta, infatti, che l’iniziativa del ricorrente fosse finalizzata a contestare, mediante osservazioni indirizzate al funzionario competente e relative ad una domanda in sanatoria e ad una S.C.I.A., le valutazioni tecniche compiacenti allegate a tali pratiche edilizie, redatte dalla persona offesa, al fine evidente dell’attivazione di un procedimento amministrativo di verifica e eventualmente – di revoca in autotutela dei provvedimenti abilitativi emessi, per ciò solo involgente l’avvio di un’istruttoria ed il coinvolgimento di terzi, con conseguente ragionevole apprezzamento della specifica vocazione delle osservazioni ad essere diffuse a soggetti diversi ed ulteriori rispetto al destinatario primario».

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Avv. Francesco Pavan