Contrassegno Invalidi: Vale in tutto il territorio nazionale?

Il contrassegno invalidi rilasciato da un Comune non vale solo nel territorio del Comune che lo ha emesso, ma vale in tutto il territorio nazionale.
«Non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale».
Cass. civ., sez. VI-2, ord., 14 marzo 2022, n. 8226

I Fatti 

Il Tribunale di Roma rigettava l’impugnazione di L.C. avanzata contro il rigetto dell’opposizione presentata davanti al Giudice di Pace avverso il verbale elevato dalla polizia per avere la stessa transitato con la sua autovettura nella corsia destinata ai mezzi pubblici. Secondo il Tribunale, infatti, la circostanza che a bordo del mezzo si fosse trovato anche il padre disabile della donna provvisto di regolare contrassegno, non rilevabile dal sistema automatico, non bastava a giustificare il transito nell’area interdetta, dovendo la persona autorizzata comunicare preventivamente tale diritto al Comune di transito, essendo diverso rispetto a quello che aveva rilasciato l’autorizzazione.
L.C. ricorre in Cassazione.
Secondo la ricorrente, il giudice di Appello non ha tenuto conto del fatto che l’autorizzazione riguardi la persona del disabile e che, siccome non è collegata ad un veicolo in particolare, ne autorizzi il transito su qualsiasi mezzo, purché sia posto a servizio della persona autorizzata. Inoltre, la ricorrente contesta anche l’imposizione, da parte del giudice, dell’onere, non previsto dalla legge, secondo cui la persona trasportata sarebbe tenuta previamente a segnalare l’utilizzo del “tagliando invalidi” nel territorio di un Comune diverso da quello che ha rilasciato la suddetta autorizzazione.

La decisione della Cassazione

In tema di sanzioni amministrative, infatti, «il cosiddetto “contrassegno invalidi”, che autorizza la circolazione e la sosta del veicolo adibito al trasporto di una persona con capacità di deambulazione sensibilmente ridotte anche all’interno delle zone urbane a traffico limitato e delle aree pedonali urbane, è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire esponendolo su qualsiasi veicolo adibito in quel momento al suo servizio e, perciò, la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale» (Cass. n. 719/2008).
L’autorizzazione, quindi, non può trovare un ostacolo nelle difficoltà organizzative dell’ente territoriale di transito, diverso da quello di rilascio. Pertanto, nel caso del controllo automatico, qualora sia effettuato in modo tale da non essere in grado di rilevare la presenza del tagliando sul cruscotto «ove il predetto ente non voglia esporsi a elevare verbali sul presupposto erroneo che la circolazione non era autorizzata, dovrà destinare modalità apposite di accertamento, nella logica della leale collaborazione con l’utente della strada, se del caso contattando previamente l’intestatario del veicolo rilevato dal sistema automatico».
La Suprema Corte, infatti, chiarisce che «non può frapporsi ostacolo alla libertà di locomozione della persona disabile fondato sull’addotta inadeguatezza del sistema di controllo automatizzato dell’ente locale territoriale, così pervertendo lo scopo della legge; semmai, si tratterebbe di adeguare i sistemi automatizzati alla fattispecie, sperimentando, ad es., meccanismi di verifica automatizzata del tagliando esposto sul parabrezza; nel mentre, nel resto trattasi di accertamenti e verifiche di merito in ordine alla correttezza del transito di competenza dell’ente, il cui esito non può porsi presuntivamente a carico del soggetto autorizzato».
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Avv. Francesco Pavan