Valido l’alcoltest effettuato subito dopo aver dato l’avviso all’automobilista di potersi avvalere di un difensore di fiducia.
Non è necessario attendere un determinato lasso di tempo per rendere valido il test e la relativa contestazione.
Smentita la tesi con cui i Giudici di merito hanno motivato l’annullamento del verbale.
Illogico ritenere invalido il rilevamento dell’alcol solo perché effettuato senza far passare tra i 23 e i 29 minuti dall’avviso al conducente di farsi assistere da un difensore di fiducia.
(Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 2, ordinanza n. 28/21; depositata il 7 gennaio)
I Fatti
A salvare l’automobilista, accusato di avere guidato dopo avere ingerito rilevanti sostanze alcoliche, provvedono i Giudici di merito, sancendo l’annullamento del verbale poiché «invalido il rilevamento dell’alcol, effettuato alle 12.10 e senza attendere il decorso di 23-29 minuti dall’avviso effettuato al conducente, alle 11.50, di farsi assistere da un difensore di fiducia».
Questa decisione viene contestata duramente dal Comune, che, tramite il proprio legale, ritiene priva di senso la visione secondo cui «la pattuglia avrebbe dovuto, prima di sottoporre l’automobilista alla prova alcolimetrica, attendere un tempo compreso fra ventitré e ventinove minuti dal rilascio dell’avviso».
La decisione della Cassazione
Dalla Cassazione tengono a ribadire che «in materia di accertamento della guida in stato di ebbrezza» si è chiarito che «l’accertamento strumentale di tale stato (cosiddetto alcooltest) costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia».
Inoltre, è stato anche precisato che la normativa impone sì che «al soggetto sottoposto ad accertamento alcolemico sia dato avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore» ma ciò «non comporta che i verbalizzanti debbano attendere l’arrivo del difensore, eventualmente nominato, per procedere alla effettuazione del test».
E comunque «il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico».
Ciò che conta, però, chiariscono dalla Cassazione, è che non è assolutamente previsto che «una volta dato l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore, si debba attendere un intervallo temporale minimo di 23-29 minuti dall’avviso stesso prima di procedere all’esecuzione di un valido alcoltest» sull’automobilista.
Di conseguenza, «l’esame può comunque essere utilizzato ai fini dell’accertamento dell’illecito amministrativo» previsto dal Codice della strada.
In questo caso specifico l’automobilista «non ha contestato la circostanza di essere stato ripetutamente avvisato della facoltà di farsi assistere da un difensore» ma ha richiamato invece l’assunto che «i verbalizzanti avrebbero dovuto attendere l’arrivo del difensore», assunto assolutamente privo di fondamento, concludono dalla Cassazione, fornendo un chiaro indirizzo per i Giudici del Tribunale, chiamati a riesaminare la vicenda.
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Avv. Francesco Pavan