Professionista senza linea telefonica fissa per 8 mesi: Nessun risarcimento

IL PROFESSIONISTA RIMASTO SENZA LINEA TELEFONICA FISSA PER 8 MESI NON HA DIRITTO AD UN RISARCIMENTO, PERCHE’ PUO’ USARE COMUNQUE LO SMARTPHONE 
Respinta la richiesta di ristoro economico avanzata da un ingegnere, costretto per ben otto mesi a non utilizzare il telefono fisso. Questa circostanza non è però sufficiente, secondo i Giudici, per presumere un danno all’attività del professionista.
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 4 gennaio 2022, n. 76

I fatti 

Niente risarcimento a seguito dell’indisponibilità per otto mesi della linea telefonica fissa nello studio. Impossibile parlare di disservizio, poiché il professionista può tranquillamente utilizzare lo smartphone.
 Ad adire le vie legali è un ingegnere, che chiede ed ottiene dal Tribunale «un provvedimento cautelare ai fini dell’attivazione del trasferimento della linea telefonica tra Fastweb e TIM».
 Gli viene negato il risarcimento da lui richiesto per il lungo periodo di indisponibilità della linea telefonica fissa.

La decisione della Cassazione 

La decisione dei Giudici di Merito è confermata anche dai magistrati della Cassazione, i quali respingono definitivamente la richiesta avanzata dal professionista e mirata ad ottenere «la liquidazione equitativa dei danni» da lui lamentati.
I Giudici del Palazzaccio sottolineano la carenza di elementi forniti dall’attore su cui basare la liquidazione del danno “in via equitativa” richiesto , e aggiungono che, come osservato in appello, è impossibile fare ricorso alla liquidazione equitativa, poiché «la mancata disponibilità, per circa otto mesi, di un’utenza telefonica fissa» non comporta necessariamente «un danno all’attività professionale di un ingegnere», soprattutto alla luce del «notorio uso prevalente delle utenze telefoniche mobili».
La mancata fornitura di prove relative al danno effettivamente patito unita alla notoria evidenza che oggi giorno chiunque ha a disposizione uno Smartphone ha portato al rigetto della richiesta di risarcimento del danno “in via equitativa”.
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Avv. Francesco Pavan
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