I Fatti
La decisione della Cassazione
A inchiodare l’automobilista sotto processo sono, in sostanza, quattro elementi: «la velocità non consentita; la sua inadeguatezza rispetto alle condizioni di visibilità particolarmente scarse (stante la pessima illuminazione del tratto stradale); l’invasione della opposta corsia di marcia; l’alterazione da assunzione di sostanze stupefacenti».
A fronte di tale quadro i Giudici della Cassazione ritengono irrilevante il riferimento difensivo alle condotte degli altri conducenti coinvolti nell’incidente.
In particolare, «la circostanza che un conducente violi l’obbligo di dare la precedenza non è fatto imprevedibile, poiché i doveri di prudenza e diligenza in materia di circolazione stradale presidiano anche situazioni di pericolo causate da comportamenti irresponsabili altrui».
I Magistrati richiamano il principio secondo cui «esiste, con riferimento all’ambito della circolazione stradale, una tendenza a escludere o limitare al massimo la possibilità di fare affidamento sull’altrui correttezza», anche tenendo presente che «alcune norme del Codice della Strada sembrano estendere al massimo l’obbligo di attenzione e prudenza, sino a ricomprendervi il dovere dell’agente di prospettarsi le altrui condotte irregolari».
In questa vicenda, peraltro, «le presunte condotte colpevoli degli altri due conducenti» coinvolti «erano al più espressione di atteggiamenti di imprudenza alla guida, del tutto prevedibili» da parte dell’automobilista sotto processo, sanciscono i magistrati.
Per quanto concerne «la prova dell’alterazione», è stata valorizzata «la condotta di guida» tenuta dall’automobilista sotto processo, con specifico riferimento alla «imprudenza» compiuta «viaggiando a una velocità pari al doppio di quella autorizzata, in orario notturno, lungo una strada interessata da intersezioni varie».
A questo proposito i magistrati ritengono decisivi non solo «i risultati dell’esame biologico» effettuato sull’automobilista, ma anche, anzi soprattutto, i dettagli della condotta di guida, evidentemente «rocambolesca e del tutto incompatibile con il pieno possesso di normali capacità di reazione, tenuto conto del rilevato margine di discostamento della velocità impressa al proprio veicolo, della circostanza che l’auto aveva dapprima urtato un mezzo senza riuscire a controllarlo, che era pure finita su un muretto, finendo per invadere la corsia sulla quale viaggiava il veicolo con a bordo la vittima».
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Avv. Francesco Pavan