
Veicolo rubato nel parcheggio dell’hotel: nessun indennizzo per il cliente
Impossibile, secondo i giudici, ritenere esistente un contratto di deposito. Non decisiva la mera sistemazione del veicolo nell’area di parcheggio della struttura.
Cass. civ., sez. II, ord., 13 maggio 2025, n. 12840
Veicolo rubato nel parcheggio dell’Hotel: chi deve pagare?
I fatti
Un uomo si reca in un albergo per una settimana di vacanza, pagando regolarmente il costo del soggiorno, comprensivo, a suo dire, del servizio di parcheggio privato in uno spazio di pertinenza dell’hotel.
L’uomo scopre di avere subito il furto del proprio motoveicolo, posteggiato nel parcheggio privato dell’albergo.
L’uomo ritine responsabile la società che gestisce la struttura. e chiede il risarcimento dei danni subiti, quantificati in 6mila euro, avanzata nei confronti dell’hotel, e ciò in ragione dell’inadempimento al contratto di deposito del motoveicolo.
Per l’albergo non si è mai concluso un contratto di deposito del motoveicolo, in quanto non vi è stata consegna delle chiavi né affidamento del veicolo.
Veicolo rubato nel parcheggio dell’Hotel: chi deve pagare?
Per i giudici di merito non ci sono dubbi: il cliente dell’albergo non ha diritto ad alcun indennizzo.
Ciò perché «lo spazio delimitato adibito a parcheggio dei clienti dell’albergo era privo di cancello e vi si poteva accedere liberamente dalla via pubblica» e «i cartelli indicanti che il parcheggio era incustodito erano presenti già al momento del fatto».
Inoltre, sempre secondo i giudici di merito, «la videosorveglianza dell’area ove si trovava il parcheggio non equivaleva all’assunzione, da parte dell’albergatore, dell’obbligo di custodia dei veicoli ivi parcheggiati», e quindi «l’applicabilità della disciplina del deposito ordinario o del deposito alberghiero, con conseguente esclusione della responsabilità in capo all’albergatore, era determinata dalla consegna o meno del veicolo o delle relative chiavi all’albergatore, in quanto solo in caso di consegna poteva ritenersi concluso un ordinario contratto di deposito, essendo il contratto di natura reale».
Di conseguenza, va esclusa, sempre secondo i giudici di merito, l’ipotesi dell’«affidamento incolpevole in capo al cliente in ordine all’assunzione, da parte dell’albergatore, dell’obbligo di custodia, essendo ciò impedito dalla presenza dei cartelli che rendevano evidente il carattere incustodito del parcheggio».
Stesse conclusioni per i giudici della Cassazione.
Veicolo rubato nel parcheggio dell’Hotel: chi deve pagare?
La decisione della Cassazione
Decisivo il riferimento al Codice Civile, meglio alla disposizione con cui si sancisce che «le previsioni sulla responsabilità dell’albergatore non si applicano ai veicoli».
Logico, quindi, secondo i magistrati, «ricondurre il parcheggio in albergo alle norme generali relative alla custodia dei veicoli. ù
Ne consegue che l’albergatore è chiamato a rispondere dei danni ai veicoli secondo le regole del deposito ordinario, a condizione che sia ravvisabile la conclusione di un contratto di deposito».
In questa prospettiva, perciò, è utile richiamare il principio secondo cui «nell’ipotesi in cui un cliente consegni le chiavi del veicolo al vetturiere dell’albergo dove alloggia, con tale atto, che integra l’affidamento del veicolo e non la presa in consegna delle chiavi e del veicolo a titolo di cortesia, si perfeziona un ordinario contratto di deposito, da cui scaturiscono le relative obbligazioni a carico delle parti del rapporto».
Contattate l’avvocato Francesco Pavan ai recapiti dello Studio che trovate a questo link Contatti Studio per avere maggiori informazioni e analizzare il vostro caso.
Avv. Francesco Pavan