Qualora l’Autorità giudiziaria debba esaminare un’ampia massa di dati informatici i cui contenuti siano potenzialmente rilevanti per le indagini in corso, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, a patto che restituisca immediatamente le cose sottoposte a vincolo una volta decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti.
(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 37941/20; depositata il 31 dicembre)
I fatti
Il Tribunale per il riesame dei provvedimenti cautelari reali di Firenze confermava la legittimità del sequestro probatorio dei dispositivi informatici dell’indagato, disposto a seguito dell’indagine avviata nei suoi confronti per un’operazione di compravendita effettuata, secondo la Procura, con lo scopo di dissimulare un trasferimento di denaro.
Contro tale ordinanza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’indagato, deducendo una violazione di legge per via della mancata identificazione nel decreto di sequestro della necessità di acquisire copia forense del contenuto dei supporti informatici, la quale si trova alla base del provvedimento impugnato.
Tale carenza, secondo il difensore, avrebbe generato un utilizzo illegittimo del potere integrativo del Tribunale, dando luogo ad una illegittima valutazione circa la proporzione del sequestro in relazione alle finalità probatorie.
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso infondato, sottolineando che il sequestro può definirsi meramente “esplorativo”, e dunque illegittimo, solo qualora non ci si trovi in presenza di una notizia di reato debitamente delineata nonché suscettibile di approfondimenti istruttori, la quale legittima il sequestro probatorio delle cose pertinenti al reato.
Ciò vale anche per il sequestro avente ad oggetto dati contenuti in supporti informatici, qualora si qualifichino come cose pertinenti al reato.
Tuttavia, in materia di apprensione dei suddetti dati, la giurisprudenza non è univoca.
Possono, infatti, illustrarsi tre orientamenti in materia:
Il primo, è legittimo il sequestro di un intero personal computer piuttosto che l’estrapolazione con copia forense dei singoli dati quando si giustifichi per via delle difficoltà tecniche di estrapolare i dati contenuti nella memoria.
Il secondo orientamento, invece, vede l’illegittimità, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, del sequestro probatorio di un sistema informatico che conduca (in assenza di ragioni specifiche) ad un’indiscriminata apprensione di tutte le informazioni che ne sono oggetto.
Il terzo orientamento prevede che «l’Autorità giudiziaria, al fine di esaminare un’ampia massa di dati i cui contenuti sono potenzialmente rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti».
La Suprema Corte aderisce al terzo orientamento, ritenendo, dunque, che il sequestro di dati informatici non debba per forza essere preceduto dalla perquisizione informatica, stante la natura di atto “a sorpresa” di quest’ultima.
Tenendo conto che nel caso in oggetto il vincolo era necessario in quanto funzionale all’esecuzione di accertamenti tecnici, la Corte rigetta il ricorso.
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Avv. Francesco Pavan