Genitori divorziati e accesso alla casa ex coniuge: cosa sapere

Genitori divorziati e accesso alla casa ex coniuge: cosa sapere

Genitori divorziati: nessun diritto di accesso alla casa coniugale per l’ex coniuge non convivente con i figli.

In presenza di una figlia maggiorenne, non ancora economicamente autosufficiente e convivente stabilmente con la madre, il giudice può legittimamente disporre l’assegnazione della casa coniugale a quest’ultima, in quanto genitore collocatario. 

Impossibile, invece, riconoscere in quell’immobile anche uno spazio al padre sol perché trovatosi in difficoltà in ottica abitativa.

Cass. civ., sez. I, ord., 9 maggio 2025, n. 12249

Genitori divorziati e accesso alla casa ex coniuge: cosa sapere

I Fatti

In seguito al divorzio tra le due parti in causa, i giudici sanciscono l’obbligo dell’uomo di contribuire al mantenimento dell’unica figlia che ancora convive con la madre, essendo maggiorenne ma non autosufficiente dal punto di vista economico, e, soprattutto, assegnano alla donna – che intanto si è risposata – l’originaria casa utilizzata dalla coppia durante la vita coniugale.

In Appello, tuttavia, il padre ottiene una modifica importante delle condizioni del divorzio, ossia la possibilità di avere a propria disposizione il primo piano della casa coniugale assegnata interamente in origine alla ex moglie.

Per i giudici di secondo grado, «non vi sono le condizioni per revocare l’assegnazione della casa familiare alla donna, dal momento che la figlia è ancora non autonoma economicamente», ma, allo stesso tempo, «la suddivisione, in due diverse unità abitative, dell’immobile adibito a residenza familiare appare condivisibile, nonché atta a tutelare le esigenze della figlia» dei due ex coniugi, specie ove si consideri che «l’originario nucleo familiare è numericamente ridotto».

L’ex moglie ricorre in Cassazione.

L’ex moglie sostiene che «il provvedimento» emesso in secondo grado «ha stravolto gli accordi già assunti in sede di divorzio, accordi nei quali si prevedeva l’automatica caducazione della assegnazione» della casa coniugale alla donna «solo allorquando tutti i figli si saranno autonomizzati».

La decisione della Cassazione

Per i Giudici, le obiezioni sollevate dalla donna sono assolutamente legittime, soprattutto perché in Appello «non si è adeguatamente messo in evidenza quale sarebbe il fatto nuovo che giustifica la revisione delle condizioni di divorzio, dal momento che è pacifico che la figlia non ha ancora raggiunto l’autosufficienza economica e che il successivo matrimonio della madre non ha comportato l’abbandono del domicilio domestico né comportato il venir meno dei presupposti per la assegnazione della casa coniugale alla donna, presupposti legati pur sempre alla valutazione del miglior interesse della figlia».

Genitori divorziati e accesso alla casa ex coniuge: cosa sapere

i Giudici partono da un punto fermo: «la casa familiare può essere assegnata soltanto se diretta a conservare l’habitat domestico del figlio minorenne o maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente».

Difatti, «la casa familiare deve essere assegnata tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non autosufficienti a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, per garantire il mantenimento delle loro consuetudini di vita e delle relazioni sociali che in tale ambiente si sono radicate», mentre «è estranea a tale decisione ogni valutazione relativa alla ponderazione tra interessi di natura solo economica dei coniugi o dei figli, ove in tali valutazioni non entrino in gioco le esigenze della prole di rimanere nel quotidiano ambiente domestico».

Tuttavia, «in casi particolari e a determinate condizioni, si può disporre una assegnazione parziale, individuando come habitat domestico solo una porzione (o una unità) di un più ampio immobile che ecceda per estensione le esigenze della famiglia».

In definitiva, «in tema di assegnazione della casa familiare, anche qualora il giudice decida, previa valutazione del miglior interesse dei figli, di assegnarne solo una porzione (o una singola unità abitativa), il potere di imporre limiti al diritto dominicale si esercita pur sempre nell’ambito dato dal Codice Civile, trattandosi di un provvedimento in favore del genitore convivente con i figli e nell’interesse di costoro».

Perciò, «nessun provvedimento di assegnazione di porzioni di casa familiare, ovvero di altre unità immobiliari che non costituiscono habitat dei figli, può rendersi in favore del genitore non convivente con la prole, restando estranea ogni valutazione relativa alla ponderazione degli interessi di natura solo economica o abitativa dei genitori».

Genitori divorziati e accesso alla casa ex coniuge: cosa sapere

E’ evidente l’errore compiuto in Appello e consistito nell’«assegnare una parte dell’immobile (il primo piano) all’uomo, genitore non convivente con la prole, in considerazione delle sue esigenze abitative, riducendo così l’habitat domestico della figlia, senza alcun motivo collegato all’interesse diretto della ragazza». Così, ci si trova di fronte ad « una decisione praeter legem, dal momento che il giudice della separazione o divorzio è chiamato a decidere se sussistano o meno le ragioni per conservare ai figli il loro ambiente domestico e non anche a intervenire nel regolamento della proprietà o dei diritti reali che spettano all’uno o all’altro genitore sull’immobile», conclude la Cassazione, revocando l’assegnazione in favore del padre del primo piano della casa coniugale

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Avv. Francesco Pavan