La madre può ascoltare le telefonate della figlia con il padre separato?
Secondo la Cassazione, sì. Ma solo se l’intrusione nella sfera di riservatezza del minore sia determinata da una effettiva necessità di tutela dei suoi diritti.
Cass. pen., sez. V, ud. 19 gennaio 2024 (dep. 20 febbraio 2024), n. 7470
I fatti
La Corte d’Appello confermava la condanna di prime cure di un’imputata per i reati di cui agli artt. 81, comma 2 e 617, comma 1, c.p. per aver fraudolentemente preso cognizione delle conversazioni tra la figlia e il padre separato tramite la registrazione audio e la memorizzazione dei file effettuata con il proprio cellulare.
La difesa ha impugnato la pronuncia in Cassazione sostenendo che il giudice di merito avesse sbrigativamente collocato la vicenda nell’ambito della reciproca conflittualità tra i coniugi separati, senza considerare che nella condotta dell’imputata non era emersa alcuna prevaricazione.
Inoltre, sostiene la difesa che le telefonate erano ascoltate con la modalità “vivavoce”, considerando che all’epoca dei fatti la figlia aveva solo 10 anni, con frequenti interventi della donna, circostanze che escludono il carattere fraudolento dell’ascolto.
Infine, viene sottolineato che, in considerazione del comportamento aggressivo del marito, l’imputata aveva non solo il diritto ma anche il dovere di impedirgli di ottenere il collocamento della minore.
La decisione della Cassazione
La giurisprudenza ha infatti chiarito che «nel delitto previsto dall’art. 617 c.p., la presa di cognizione fraudolenta di un genitore del contenuto delle conversazioni telefoniche tra i suoi figli minori e l’altro genitore, non è scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p. quando il diritto/dovere di vigilanza sulle comunicazioni del minore, che giustifica l’intrusione nella sfera di riservatezza del fanciullo solo se determinata da una effettiva necessità, non viene esercitato in maniera funzionale al perseguimento delle finalità per cui il potere è conferito» (Cass. pen. sez. V n. 41192/2014).
Ciò posto, la questione deve essere valutata ex ante «ponendosi nella situazione esistente nel momento in cui veniva operata l’acquisizione e non esclusivamente alla luce del concreto contenuto delle conversazioni poi intervenute.
È in quel momento infatti che occorre considerare la situazione soggettiva dell’agente, al fine di comprendere la sussistenza o non della necessità della condotta».
Nel caso di specie, la Cassazione rileva comunque che il reato risulta prescritto e quindi annulla la sentenza senza rinvio agli effetti penali, mentre rinvia al giudice civile competente per valore la regolazione degli effetti civili.
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