L’ammonimento del Questore contenente l’invito a tenere una condotta conforme alla legge ediretto a colui che pone in essere condotte di stalking, non ha contenuto precettivo ma svolge una funzione preventiva e rafforzativa del precetto penale.
L’ammonito può aderire o meno al provvedimento del Questore senza che da ciò derivi sanzione penale.
La sanzione penale sarò emessa solo successivamente se sarà ricollegabile alle condotte illecite che l’ammonito dovesse eventualmente porre in essere nonostante l’ammonimento.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 17350/20; depositata l’8 giugno)
I fatti
La Corte d’Appello, in riforma della decisione del Tribunale che aveva condannato l’imputata per stalking, rideterminava la pena e dichiarava non doversi procedere solo in relazione alle condotte poste in essere prima del provvedimento di ammonimento del Questore, in quanto il reato in relazione ad esse si era estinto per remissione della querela.
Avverso la decisione propone ricorso in Cassazione l’imputata lamentando che il provvedimento emesso dal Questore fosse contrario ai principi di tassatività e determinatezza, in quanto non consentiva all’interessato di prevedere la possibile applicazione nei suoi confronti di una sanzione penale.
La decisione della Cassazione
E’ facoltà del Questore emettere l’ammonimento che è un provvedimento mediante il quale si invita lo stalker (o il soggetto oggetto di segnalazione da parte della persona offesa dai presunti atti persecutori) a tenere un comportamento conforme alla legge e di astenersi dal compiere altri atti molesti.
Si tratta di un ammonimento orale di cui si da atto in un verbale consegnato all’ammonito, che trova il suo presupposto nella segnalazione di fatti ex Art. 612 bis. codice penale
La diffida dal proseguire il comportamento non può che avere ad oggetto le pregresse condotte che l’ammonito deve astenersi dal proseguire.
La previsione dell’ammonimento con l’invito a tenere una condotta conforme alla legge non ha contenuto precettivo diretto verso il soggetto ma piuttosto si inserisce nell’ambito della disciplina del procedimento di competenza del Questore.
Solo con l’applicazione da parte del Questore tramite l’adozione del provvedimento di ammonimento tale ordine diventerà un comando a carico del pervenuto.
Il sogegtto in ogni caso rimane libero di aderire o meno all’ammonimento, senza che da ciò derivi sanzione penale, che è ricollegabile alle condotte illecite che dovesse eventualmente porre in essere nonostante sia stato ammonito.
Quindi l’ammonimento del Questore svolge una funzione preventiva e rafforzativa del precetto penale.
Nessun dubbio quindi può sorgere sulla prevedibilità o sulla determinatezza della complessiva previsione che prevede l’aggravamento e la procedibilità d’ufficio in caso di ammonimento del Questore.
Infine, specificano i Giudici, anche ove il soggetto non avesse ben inteso l’invito a lui rivolto da parte del Questore per carenza del suo contenuto, non per questo potrebbe essere esente da responsabilità penale.
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Avv. Francesco Pavan