Argomento di attualità oggi giorno, ma molto delicato per i molti aspetti in quanto interessa vari ambiti: privacy, rapporti sindacali, tutela lavoratori, tutela del datore di lavoro.
La fattispecie di cui all’art. 4 dello Statuto dei lavoratori si deduce nel caso di installazione di un sistema di telecamere in grado di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, anche quando, in assenza di un accordo sindacale e di un provvedimento autorizzativo dell’autorità amministrativa, la stessa sia stata autorizzata per iscritto da tutti i dipendenti.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 38882/18; depositata il 24 agosto)
Il Tribunale condannava l’imputata alla pena di ammenda per il reato di cui agli artt. 4 e 38 d.lgs. n. 300/1970, perché quale titolare di una gelateria istallava 4 telecamere, disponendole in vari punto dello stabile, connesse ad uno schermo lcd e ad un apparato informatico per avere il controllo visivo dei luoghi di lavoro dove i dipendenti svolgevano le mansioni così da averne il controllo a distanza.
Adita la Corte d’Appello, l’imputata sosteneva che il Giudice di prime cure non aveva adeguatamente valutato l’elemento dell’assenso dei lavoratori all’istallazione delle videocamere, assenso che nella piccola realtà lavorativa di cui si trattava poteva sostituire legittimamente l’autorizzazione sindacale necessaria per l’installazione.
Sulla base del disposto di cui all’art. 4 l. n. 300/1970, l’installazione di apparecchiature, impiegate per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro ovvero per la tutela del patrimonio aziendale, dalle quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori, deve essere necessariamente sempre preceduta da un accordo tra il datore di lavoro e le rappresentanze sindacali dei lavoratori, con la conseguenza che se l’accordo non è raggiunto, il datore ha l’obbligo di far precedere l’installazione dalla richiesta di un provvedimento autorizzativo da parte dell’autorità amministrativa (la Direzione territoriale del lavoro).
Pertanto, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali o di un provvedimento autorizzativo della Direzione territoriale del lavoro, l’installazione di videocamere nel luogo di lavoro è illegittima e penalmente sanzionata
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Avv. Francesco Pavan