SEPARAZIONE: MOGLIE CONDANNATA PER IL CAMBIO DELLA SERRATURA DI CASA

E’ necessario prestare molta attenzione alle iniziativa che si pongono in essere durante il tempo necessario alla separazione, perchè poi si rischia di pagarne pesantemente le conseguenze e complicare inutilmente la situazione.

Nel reato di cui all’art. 610 c.p. l’elemento della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, «potendo consistere anche in una violenza impropria, che si attua attraverso l’uso dei mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione».

(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza n. 38910/18; depositata il 24 agosto)

La Corte d’Appello confermava la sentenza di primo grado che condannava l’imputata alla pena di giustizia e al risarcimento danni, avendola ritenuta responsabile del reato di violenza di cui all’art. 610 c.p. per aver cambiato la serratura dell’immobile di proprietà esclusiva del marito, impedendogli di rientrarne in possesso.

Nell’interesse dell’imputata si propone ricorso in Cassazione.

Finalità della donna è quella di impedire il rientro del marito, parte civile, nell’abitazione della quale è proprietario, con l’intento di ostacolare la riacquisizione della disponibilità dell’immobile.

Va ribadito, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che l’elemento della violenza, nel reato di cui all’art. 610 c.p., si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione, «potendo consistere anche in una violenza impropria, che si attua attraverso l’uso dei mezzi anomali diretti ad esercitare pressioni sulla volontà altrui, impedendone la libera determinazione».

In applicazione di tale principio, il reato di violenza privata risulta integrato nella condotta di chi impedisce l’esercizio dell’altrui diritto di accedere ad un locale o ad una stanza di un’abitazione, chiudendone a chiave la serratura.
Pertanto, il ricorso è dichiarato inammissibile.

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