RUMORI IN CONDOMINIO: QUANDO SI PUO’ PARLARE DI REATO?

Non sempre “fare rumore” nell’appartamento di un condominio costituisce il reato di disturbo delle occupazioni o del riposto delle persone come previsto dall’art. 659 del codice penale.
Perché sussista la contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. relativamente ad attività che si svolge in ambito condominiale, è necessaria la produzione di rumori idonei ad arrecare disturbo o a turbare la quiete e le occupazioni non solo degli abitanti dell’appartamento sovrastante o sottostante la fonte di propagazione, ma di una più consistente parte degli occupanti il medesimo edificio.
 
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 31741/20; depositata il 12 novembre)
 

I Fatti

Condannato per il reato di cui all’art. 659 c.p., per aver in particolare disturbato la quiete in condominio mediante emissioni di musica nelle ore notturne e diurne, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, la quale, con sentenza n. 31741/20, ha rammentato che, per la configurabilità del reato sopra menzionato, «occorre che i rumori abbiano una certa attitudine a propagarsi, in modo da essere idonei a disturbare più persone».
 

La decisione della Cassazione

Secondo la Corte, dunque, «quando si tratta di rumori prodotti in edificio condominiale è necessario che essi, tenuto conto anche dell’ora (notturna e diurna), in cui vengono prodotti, arrechino disturbo ovvero abbiano l’idoneità concreta di arrecare disturbo ad una parte notevole degli occupanti del medesimo edificio, configurandosi altrimenti soltanto un illecito civile da inquadrarsi nell’ambito dei rapporti di vicinato».
Pertanto, «per affermare la sussistenza della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. è necessario procedere all’accertamento della natura dei rumori prodotti dal soggetto agente e alla loro diffusività tale da essere idonei ad arrecare disturbo ad un numero rilevante di persone e non soltanto a che ne lamenta il fastidio».
 
Nella fattispecie, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell’imputato poiché non è risultato accertato il requisito della diffusività dei rumori tale da recare disturbo ad una parte consistente dei condomini, avendo il Tribunale unicamente appurato che le molestie furono lamentate dai figli minori del querelante.

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Avv. Francesco Pavan