Per l’azione di rivalsa dell’Assicurazione nei confronti dell’assicurato, è sufficiente il Verbale di accertamento dello stato di ebbrezza.
«L’esclusione dell’operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell’assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza».
Cass. civ., sez. VI – 3, ord., 23 marzo 2022, n. 9418
I fatti
Una società assicurativa ricorre in Cassazione avverso una sua assicurata che, guidando in stato di ebbrezza, aveva perso il controllo dell’auto, finendo contro un palo della luce danneggiandolo.
La ricorrente sostiene che la clausola del contratto di assicurazione, in base alla quale è esercitata la rivalsa, prevede «il diritto della compagnia di ripetere le somme corrisposte al danneggiato semplicemente sulla base del verbale di accertamento del tasso alcolico».
Quindi, l’azione di rivalsa può essere esercitata a prescindere dal fatto che «la violazione del Codice della strada sia confermata dal giudice penale o sia confermata da altro giudizio, essendo sufficiente a giustificarla la constatazione fatta dai verbalizzanti».
Ne consegue che non v’è alcuna pregiudizialità tra l’accertamento effettuato in sede penale, o in sede di opposizione alla sanzione amministrativa, e quello che ha ad oggetto il diritto di rivalsa azionato dalla compagnia.
La decisione della Cassazione
Il ricorso è fondato.
Infatti, la clausola contrattuale prevede che «l’assicurazione non è operante nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell’art. 186 c.d.s.».
Ne consegue, quindi, che «l’esclusione dell’operatività della polizza opera solo che sia stata effettuata contestazione della violazione nei confronti dell’assicurato, non essendo necessario che tale contestazione superi il vaglio del giudice a cui è chiesto di accertarne la fondatezza.
Con la conseguenza che il giudizio in cui si fa valere la mera contestazione, quale condizione di inefficacia della copertura assicurativa, altra questione essendo quella naturalmente della validità di una tale clausola».
Per questi motivi la Suprema Corte accoglie il ricorso.
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Avv. Francesco Pavan