Prime pronunce dei Tribunali che cominciano a “quantificare” gli importi degli assegni divorzili a seguito della Sentenza della Corte di Cassazione n. 11504 del 10/05/2017
Questo il principio sancito dalla Cassazione, che ha mutato il radicato orientamento della Corte risalente negli anni.
“Il giudice del divorzio, in relazione alla statuizione sull’assegno di mantenimento, dovrà informarsi al “principio di autoresponsabilità” economica di ciascuno degli ex coniugi, riferendosi soltanto alla loro indipendenza o autosufficienza economica.
L’esclusivo parametro per il giudizio d’inadeguatezza dei redditi o dell’impossibilità oggettiva di procurarseli è quello dell’indipendenza economica del richiedente.
L’autosufficienza può essere desunta dal possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, della disponibilità di una casa di abitazione e della capacità e possibilità effettive di lavoro personale.”
Il diritto all’assegno di divorzio è riconosciuto ai sensi dell’art. 5, Legge 898/70, in seguito all’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi economici del coniuge economicamente più debole per far fronte alle proprie esigenze.
Quando si può definire una persona economicamente autosufficiente?
Un provvedimento del Tribunale di Milano quantifica tale soglia applicando per la prima volta il principio sancito dalla Sentenza della Cassazione n. 11504.
“Ai fini della valutazione di autosufficienza del richiedente l’assegno divorzile, una persona è indipendente economicamente quando è adulta e sana e può provvedere al proprio sostentamento, ossia disporre di risorse sufficienti per le spese essenziali quali il vitto e l’alloggio, ed esercitare i propri diritti fondamentali.
Un parametro – sebbene non esclusivo – di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare delle entrate che consente a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato, oggi pari a euro 11.528,41 annui, ossia circa 1.000 euro mensili.”
Ogni caso va valutato nello specifico in base alle sue particolarità, ma questo è già un concreto parametro sulla base del quale poter fare delle valutazioni economiche in sede di divorzio.
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Avv. Francesco Pavan