
Alcoltest e avviso di farsi assistere da un difensore, cosa sapere.
Il procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza è in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest.
Nel momento stesso del rifiuto si integra il fatto reato sanzionato dall’art. 186, comma 7 del Codice della Strada.
Cass. pen., sez. IV, ud. 4 dicembre 2024 (dep. 23 dicembre 2024), n. 47324
Alcoltest e assistenza del difensore.
I fatti
Il Tribunale di Torino assolveva l’imputata del reato di cui all’art. 186 bis, comma 6, in relazione all’art. 186, comma 2, lett. c) e) del Codice della Strada, 187, comma 8 del Codice della Strada, aggravato dall’essere il fatto commesso da persona minore degli anni 21 e neopatentata.
L’imputata era coinvolta in un sinistro stradale per avere tamponato la vettura che la precedeva, fermatasi per lasciar passare un pedone.
In ospedale l’imputata si è rifiutata di sottoporsi ai test per alcol e stupefacenti richiesti dai medici
L’imputata si rifiutava di sottoporsi agli esami.
Alcoltest e avviso di farsi assistere da un difensore, cosa sapere.
Il Tribunale ha ritenuto che l’illecito penale non sussistesse perchè mancava l’avviso al difensore, applicando la disciplina contenuta nell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. anche per la configurabilità del rifiuto.
Inoltre Il Tribunale ha considerato non sussistere il reato perché la richiesta di accertamento sanitario è stata rivolta all’interessata dal personale medico invece che dalla PG e perchè l’accertamento non era necessario per lo stato di salute dell’imputata.
Il Pubblico Ministero ricorreva per cassazione.
Alcoltest e assistenza del difensore.
La decisione della Cassazione
La Cassazione, invece, ha accolto il ricorso in quanto ha ritenuto che l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non fosse necessario in caso di rifiuto di sottoposti all’accertamento.
L’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att., cod. proc. pen. «è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare lo stato di ebbrezza. L’eventuale presenza del difensore è finalizzata a garantire che il compimento dell’atto in questione sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini».
Alcoltest e avviso di farsi assistere da un difensore, cosa sapere.
In tema di guida in stato di ebbrezza, la violazione dell’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia al conducente da sottoporre a prelievo presso una struttura sanitaria, finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria, determina una nullità di ordine generale a regime intermedio.
I Giudici hanno evidenziato che nessuna parte ha eccepita la nullità connessa alla mancanza dell’avviso da parte dell’interessato.
Risulta integrata la fattispecie di cui all’art. 186 comma 5 Codice della Strada e art. 187, comma 4, Codice della Strada.
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Avv. Francesco Pavan