Il reato di violenza sessuale può esplicitarsi in vari modi, e non necessariamente solo con il contatto e la violenza fisici.
Utilizzare foto e video hot rubati alla propria ex compagna, minacciando di renderli pubblici per convincerla ad acconsentire a nuovi rapporti sessuali, è una violenza in piena regola.
Condivisa anche in Cassazione la visione della vicenda data dal PM e dal Tribunale.
Legittima, di conseguenza, la perquisizione domiciliare e personale nei confronti dell’uomo, perquisizione che ha portato al sequestro probatorio del materiale ritraente la donna in occasione di atti sessuali e degli apparati elettronici nella cui memoria erano presenti immagini e video.
(Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza n. 38845/18; depositata il 23 agosto)
Terreno di scontro è proprio il «decreto di perquisizione».
Su questo fronte il legale dell’uomo sotto accusa contesta, in particolare, la visione della vicenda, originariamente catalogata come «estorsione» e poi, invece, considerata una «violenza sessuale tentata».
Secondo i Giudici del Tribunale è evidente che «la minaccia posta in essere» dall’uomo nei confronti dell’ex compagna – cioè prospettare la divulgazione di foto e video «al pubblico e nel comune ambiente di lavoro» – «era in realtà finalizzata ad ottenere una prestazione sessuale, andando in tal modo a ledere, sia pure in forma tentata, la sfera sessuale e non patrimoniale» della donna.
La Cassazione ritiene corretta la «qualificazione giuridica» della condotta tenuta dall’uomo operata dal Tribunale, condotta che, osservano i magistrati, «appare effettivamente riconducibile allo schema non della tentata estorsione, ma della tentata violenza sessuale».
In particolare, i magistrati evidenziano che «la minaccia telefonica rivolta dall’uomo alla sua ex è risultata diretta a costringerla a consumare un rapporto sessuale».
Di conseguenza, proprio perché è prospettata chiaramente «l’imposizione di atti sessuali», non si può parlare di «estorsione» bensì di «violenza sessuale».
Irrilevante, secondo i giudici, il richiamo difensivo a una presunta «genericità dell’espressione ‘prestazione sessuale’», poiché «i messaggi inviati dall’uomo all’ex compagna erano espliciti nell’indicare il contenuto delle pretese avanzate, non essendo necessaria la dettagliata specificazione dei comportamenti sessuali richiesti».
Alla luce di questa prospettiva, è da ritenere legittima la «perquisizione domiciliare e personale», anche tenendo presente il «nesso di pertinenzialità dei beni attinti da cautela reale con l’ipotesi di reato ascritta».
A quest’ultimo proposito, i giudici sottolineano che «sono stati oggetto di sequestro non qualunque foto o video, ma solo quelli ritraenti la donna in occasione di atti sessuali, quelli cioè utilizzati dall’uomo per le minacce finalizzate a ottenere indebitamente nuovi rapporti, oltre che gli apparati elettronici nella cui memoria erano contenute tali immagini».
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Avv. Francesco Pavan