GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E RIVALSA ASSICURATIVA: COSA SAPERE

La Guida in stato di ebbrezza, può provocare problemi anche con la propria compagnia assicurativa in caso di rivalsa.

La rivalsa è l’azione che la compagnia assicurativa può proporre nei confronti del proprio assicurato per ottenere un risarcimento per le somme che ha versato in caso di incidente provocato dal soggetto assicurato.

Perchè possa essere esercitata la rivalsa è necessario si verifichino alcune condizioni, previste nel contratto di assicurazione, e una di queste è la guida in stato di ebbrezza.

La rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, si riferisce sia al conducente sia al proprietario del veicolo, poiché responsabili civili e titolari dell’interesse esposto al rischio.

La Cassazione si è espressa sulla questione: la rivalsa è applicabile solo nei confronti del conducente o anche del proprietario dell’auto?

E’ applicabile nei confronti di entrambi.

Cosa prevede la Sentenza della Cassazione n. 21027 del 23/08/2018, Sezione III

Una compagnia assicuratrice veniva chiamata in giudizio per risarcire i danni causati da sinistro stradale ad opera del conducente di una vettura, assicurata con la suddetta società, la quale sosteneva che la copertura assicurativa non era operante perché il conducente era risultato guidare in stato di ebbrezza, sicché aveva diritto di rivalersi nei confronti sia del conducente che del proprietario responsabile, verso i quali avanzava domanda.

La Corte d’Appello accoglieva motivi avanzati dalla società assicurativa condannando a risarcire il danno sia il conducente che il proprietario del veicolo.

Il conducente e il proprietario ricorrono in Cassazione.

Secondo i due ricorrenti (conducente e proprietario) la Corte di Appello aveva errato nel dare ragione alla Compagnia di Assicurazione per violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l. n. 990/1969 e dell’art. 144 del codice delle assicurazioni private.

Sul punto la Suprema Corte ricorda che «la rivalsa dell’assicuratore nei confronti dell’assicurato, per la responsabilità civile da circolazione dei veicoli, è da riferire sia al conducente, nella specie contraente, sia al proprietario del veicolo – sempre che il mezzo non abbia circolato contro la sua volontà – in quanto responsabili civili e titolari dell’interesse esposto al rischio».

Pertanto, la rivalsa dell’assicurazione può essere applicata sia la conducente che la proprietario del veicolo, anche se quest’ultimo non ha materialmente commesso il sinistro

Contattate l’avvocato Francesco Pavan ai recapiti dello Studio a trovate a questo link Contatti Studio per avere maggiori delucidazioni e analizzare la situazione concreta.
Avv. Francesco Pavan