“Colpo Basso” durante allenamento. l’Atleta va risarcito?

“COLPO BASSO” DURANTE L’ALLENAMENTO. L’ATLETA VA RISARCITO?
Durante un allenamento di MMA, in particolare durante l’attività di sparring (combattimento leggero con lieve contatto a coppie), uno sportivo riceve un forte calcio nelle parti intime da un collega, tanto da conseguire un’invalidità permanente nella misura del 6/7%.
Ha diritto al risarcimento?
Cass. civ., sez. III, sent., 15 febbraio 2023, n. 4707

I Fatti

L’arte marziale denominata Mixed Martials Arts (c.d. MMA) esige il contatto fisico più completo che esista ed è la più efficace arte marziale per la difesa personale – tanto da essere raccomandata per l’allenamento delle forze di polizia e dei militari.
Ciò comporta che, nel caso di specie, il calcio inferto allo sportivo, protagonista della vicenda, essendo connaturato al detto tipo di disciplina sportiva – sia pure ai fini non agonistici – costituisce un fallo in necessario collegamento funzionale con il modello sportivo di riferimento.
E nonostante si tratti comunque di un illecito sportivo, l’atto in sé non è incompatibile con le caratteristiche violente della disciplina in questione, e non darebbe luogo a risarcimento.

La decisione della Cassazione

Nonostante il ricorso in Cassazione dell’atleta, la giurisprudenza penale ha già avuto modo di trattare il tema del rapporto tra illecito sportivo ed illecito giuridicamente rilevante (nella specie penale), ed ha affermato che nella valutazione della colpa sportiva, è centrale «l’analisi della situazione di fatto in rapporto al contesto e allo sviluppo dinamico dell’azione sportiva lesiva» (Cass. n. 8609/2022).
Nella pratica sportiva in generale, «il ricorso alla violenza, nel caso di violazione della regola, si traduce in illecito civile se è tale da non essere compatibile con le caratteristiche proprie del gioco nel contesto nel quale esso di svolge» (Cass. n. 12012/2002, n. 20597/2004, n. 11270/2018).
Nel caso ricorra la suddetta compatibilità l’illecito sportivo non ha natura di illecito civile.
Quest’ultima situazione ricorre quando la fattispecie eccede la qualificazione di illecito meramente sportivo per l’emersione di una sproporzione della violenza adoperata rispetto alle caratteristiche del gioco ed allo specifico contesto.
La sola circostanza ricorrente nel caso di specie, alla luce dell’accertamento svolto dal giudice del merito, è l’assenza del fine agonistico per il compimento dell’azione nel contesto di un allenamento.
Vero è che l’assenza di ardore agonistico rende più esposto l’illecito sportivo commesso in allenamento rispetto a quello commesso nell’evento agonistico, alla responsabilità civile, ma devono essere presenti ulteriori circostanze ai fini dell’integrazione dell’”eccesso colposo”, quali la sproporzione nel livello di abilità fra i due atleti e la natura elementare, e dunque facile controllabilità, della manovra atletica fonte della lesione.
Ne consegue che «nello sport caratterizzato dal contatto fisico e dall’uso di una quota di violenza la violazione nel corso di attività di allenamento di una regola del regolamento sportivo non costituisce di per sé illecito civile in mancanza di altre circostanze rilevanti ai fini del carattere ingiustificato dell’azione dell’atleta»
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Avv. Francesco Pavan