
Legittimo il divieto di animali nei regolamenti di condominio contrattuali
È legittimo e vincolante il divieto di detenere animali domestici previsto da un regolamento condominiale di natura contrattuale accettato dagli acquirenti al momento del rogito.
L’art. 1138, comma 5, c.c. – che vieta ai regolamenti condominiali di proibire la detenzione di animali domestici – trova applicazione esclusivamente ai regolamenti di natura assembleare, non a quelli contrattuali, espressione dell’autonomia privata dei condòmini.
Trib. Trento, sent., 6 ottobre 2025, n. 712
Animali in Condominio: Cosa Sapere
La decisione del tribunale trentino si colloca nell’alveo della complessa evoluzione normativa e giurisprudenziale in tema di divieto di detenere animali domestici nei condòmini. Con Legge 11 dicembre 2012, n. 220, il Legislatore ha modificato l’art. 1138 c.c. introducendo al quinto comma la disposizione secondo la quale «le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici».
un complesso residenziale in multiproprietà era disciplinato da un regolamento di natura contrattuale (accettato da ciascun acquirente al momento del rogito).
Esso prevedeva il divieto della detenzione di animali domestici all’interno dei singoli alloggi.
Contravvenendo al divieto, una condomina multiproprietaria aveva introdotto il proprio cane durante il periodo di godimento sostenendo l’illegittimità della clausola alla luce del nuovo art. 1138, comma 5, c.c.
Il nodo interpretativo era dunque se il divieto contenuto in un regolamento contrattuale antecedente alla riforma del 2012 potesse ritenersi nullo o inefficace in virtù della nuova disciplina.
Il tribunale risolve la questione asserendo che l’art. 1138, comma 5, c.c. si applica esclusivamente ai regolamenti assembleari, ossia quelli approvati a maggioranza dall’assemblea dei condòmini; non a quelli contrattuali poiché rivestono natura negoziale e vincolano le parti in virtù dell’autonomia privata.
Tale impostazione si fonda su una lettura sistematica dell’art. 1138 c.c. il quale disciplina la formazione, il contenuto e le modalità di approvazione del regolamento assembleare prevedendo maggioranze e limiti specifici (commi 1-4).
Il divieto del comma 5, pertanto, si inserisce coerentemente in tale contesto e non può estendersi a forme regolamentari di diversa natura.
Ne consegue che il regolamento contrattuale – qualificabile come contratto plurilaterale con comunanza di scopo (cfr. Cass. civ., ord. 24957/2020) – resta pienamente efficace purché la clausola limitativa sia chiara, espressa e richiamata nell’atto di acquisto determinando un vincolo accettato volontariamente dall’acquirente (Cass. civ., sez. I, 24526/2022).
E’ esclusa inoltre l’applicabilità retroattiva dell’art. 1138, comma 5, c.c., in quanto lo ius superveniens (cosiddetto diritto sopravvenuto) non può travolgere rapporti contrattuali validamente costituiti in epoca anteriore.
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