Le telefonate in vivavoce possono essere prove nel processo penale
Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’imputato era accusato di atti sessuali commessi a danno delle nipoti minorenni.
Tra le altre prove che hanno portato alla condanna, i Giudici hanno valutato anche il contenuto confessorio della telefonata intercorsa tra l’uomo e la madre delle minori che era in vivavoce alla presenza dei Carabinieri.
Cass. pen., sez. III, ud. 10 novembre 2023 (dep. 8 marzo 2024), n. 10079
I fatti
Nell’ambito di un procedimento penale per compimento di atti sessuali con minorenni, è sorta la questione dell’utilizzabilità come fondamento dell’accertamento della responsabilità dell’imputato – zio delle persone offese – delle dichiarazioni telefoniche di ammissione del fatto rese durante la fase delle indagini preliminari alla madre delle minori in vivavoce di fronte ai Carabinieri.
La difesa ha lamentato infatti in Cassazione l’inutilizzabilità di tali dichiarazioni poiché rese in assenza delle garanzie previste per le intercettazioni dagli artt. 267 e 268 c.p.p.
Impossibile, sempre per la difesa, anche la qualificazione di dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria per l’assenza del difensore.
La decisione della Cassazione
Il ricorso risulta inammissibile.
Il motivo di ricorso presenta inoltre profili di infondatezza in quanto «le intercettazioni regolate dagli invocati consistono nella captazione occulta e contestuale di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti che agiscano con l’intenzione di escluderne altri o con modalità oggettivamente idonee allo scopo, attuata da soggetto estraneo alla stessa mediante strumenti tecnici di percezione tali da vanificare le cautele ordinariamente poste a protezione del suo carattere riservato».
Di conseguenza, la registrazione di una telefonata da parte di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque che sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, nemmeno se eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, «ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 c.p.p., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità della persona che vi partecipa»
(v. Cass. pen. n. 40148/2022 e Cass. pen. sez. Unite n. 36747/2003).
Anche in tema di usura ed estorsione la giurisprudenza ha affermato che la trascrizione della conversazione intercorsa tra la vittima e l’imputato, portata a conoscenza delle forze dell’ordine per iniziativa della persona offesa mediante l’inoltro della chiamata in corso sull’utenza della polizia che provveda dunque alla registrazione tramite call recorder, costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, utilizzabile in dibattimento come prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p.
(Cass. pen. n. 26766/2020).
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Avv. Francesco Pavan