ASSEGNO DIVORZILE PER L’EX MOGLIE ANCHE SE HA UNA NUOVA RELAZIONE
Inutili le obiezioni proposte dall’ex marito e mirate a porre in evidenza il nuovo legame sentimentale della ex consorte. Decisiva la mancanza di prove in merito a un progetto comune di vita della donna col nuovo compagno.
Cass. civ, sez. I, ord., 11 dicembre 2023, n. 34374
I Fatti
In Appello viene respinta l’ipotesi che la donna avesse instaurato una convivenza more uxorio. A questo proposito, i giudici osservano che «l’uomo ha ammesso l’assenza di coabitazione» tra l’ex moglie e il nuovo compagno di lei mentre «si è limitato a riferire della instaurazione di una relazione sentimentale tra la donna ed una terza persona, senza allegare, però, né provare l’esistenza di un progetto comune tra i due».
A fronte di tale quadro, i giudici di secondo grado ribadiscono che «la mera esistenza di un rapporto sentimentale non può configurare una convivenza more uxorio», e, quindi, in questa vicenda, va respinta «la domanda di revoca dell’assegno divorzile» avanzata dall’uomo. I giudici hanno ritenuto accertato, poi, che «la donna non è in grado di raggiungere l’autosufficienza economica, sia per l’età, sia per l’assenza di specifiche competenze» e hanno posto in rilievo «il rilevante sacrificio professionale della donna, che per il matrimonio aveva rinunciato ad un impiego che le avrebbe consentito introiti di 1.500 euro mensili, scegliendo di lavorare nell’impresa del marito e di occuparsi in via pressoché esclusiva dei figli».
La decisione della Cassazione
Per i Giudici di Cassazione non ci sono i presupposti per accogliere la richiesta dell’uomo e revocare l’assegno divorzile riconosciuto alla donna. Ciò perché «la coabitazione assume una valenza indiziaria, ai fini della prova dell’esistenza di un rapporto di convivenza di fatto, da valutarsi, in ogni caso» alla luce del contesto e delle circostanze, mentre, viceversa, «l’assenza della coabitazione non è di per sé decisivo».
In sostanza, è assolutamente non dimostrata l’esistenza di «un nuovo progetto di vita della donna col nuovo partner, da cui inevitabilmente discendono reciproche contribuzioni economiche».
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Avv. Francesco Pavan